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“Dogana 2040”: gli scenari futuri del sistema doganale europeo

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La “compliance” doganale, intesa quale sistematico e organizzato sistema di adempimento di comunicazione e cooperazione preventiva per la corretta applicazione delle disposizioni doganali e fiscali correlate, è un valore aziendale aggiunto di imprescindibile importanza per ogni realtà economica che si voglia ritagliare uno spazio di primo piano sui mercati internazionali. Caposaldi della “compliance doganale” sono la gestione del rischio doganale, il possesso di adeguati strumenti di audit contabili e operativi, l’utilizzo appropriato e consapevole degli strumenti di certezza giuridica e di semplificazione offerti dalla normativa sia UE che nazionale, l’adattabilità organizzativa ai cambiamenti. Fatta questa premessa, occorre quindi attrezzarsi per un approccio collettivo che tenga in giusta considerazione tutti questi aspetti che possono decretare il successo di un’azienda sui mercati mondiali. Senza dimenticare i numerosi pericoli che si nascondono in un mondo, quello doganale, non privo di insidie: rischi legati alla gestione delle operazioni, alla compilazione della dichiarazione doganale, al pagamento dei diritti doganali, alla gestione della documentazione e della rendicontazione dei regimi doganali.

Un progetto ambizioso

In questo sistema ogni giorno sempre più dematerializzato (“Paperless Customs”) e centralizzato si inserisce l’ambizioso progetto denominato “Dogana 2040”, anno di arrivo per una “governance” del processo doganale che permetta la massima penetrazione delle realtà economiche UE sui movimentati mercati mondiali. Una delle chiavi di lettura più interessanti dei nuovi scenari che si stanno delineando è sicuramente quella legata a un diverso rapporto tra dogana e azienda privata. In sostanza si materializzerebbe la tendenza a migrare da attività di puro controllo incentrato sulla materialità della merce a strategie di assistenza e dialogo con gli utilizzatori delle procedure doganali. Il che si può materializzare nella verifica di comportamenti di corretta “diligence” in grado di confermare l’elevato livello di auto “governance” aziendale in sintonia con le aspettative degli organi di controllo, secondo parametri condivisi a livello globale.

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La nuova figura professionale

In tale contesto si inserisce la figura dell’Operatore Economico Autorizzato (AEO). Il Codice Doganale dell’Unione prevede che tale status sia attestato, non più con una certificazione ma con due tipi di autorizzazione: AEO/semplificazioni doganali (AEOC) e AEO/sicurezza (AEOS). I due tipi di autorizzazione sono cumulabili e quindi possono essere detenuti contemporaneamente garantendo i benefici connessi con entrambe le autorizzazioni. Possono ottenere lo status tutti gli operatori economici e i partner commerciali che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale (fabbricanti, esportatori, speditori/imprese di spedizione, depositari, agenti doganali, vettori, importatori) che, nel corso delle loro attività commerciali, prendano parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale e che si qualifichino positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento.

I criteri per l’AEO

Al fine di ottenere lo status di AEO, l’operatore economico deve dimostrare di rispettare i seguenti criteri. Alcuni sono comuni ai due tipi di autorizzazione: la conformità alla normativa doganale e fiscale e l’assenza di reati gravi connessi con l’attività economica; possedere un sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e dei trasporti; garantire la solvibilità finanziaria. Il richiedente l’autorizzazione AEOC (Customs) deve dimostrare di possedere anche: adeguati standard pratici di competenza o qualifiche professionali e adeguati standard di sicurezza. I criteri per ottenere lo status di Operatore Economico Autorizzato vengono valutati tenendo conto del tipo di operatore economico (società di persone o società di capitali), della sua dimensione (piccola, media, grande impresa) e del ruolo che questo ricopre nella catena di approvvigionamento internazionale. Si tiene conto, inoltre, di altre caratteristiche come le dimensioni e la complessità delle attività svolte e il tipo di merci trattate. Si precisa che non vige alcun obbligo per l’operatore economico a divenire Operatore Economico Autorizzato: si tratta essenzialmente di una scelta strategica individuale, che dipende dalle condizioni operative di ciascun soggetto.

Di Andrea Clerici e Simone Del Nevo

Estratto dell’articolo pubblicato completo sul numero di Giugno 2023 de Il Giornale della Logistica


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