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Trasporto su strada: il distacco transnazionale dopo l’attuazione della Direttiva UE 2018/957

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Grazie al D. Lgs. n. 122 del 15 settembre 2020 (in vigore dal 30 settembre 2020), è stata data attuazione alla Direttiva UE 2018/957 che ha modificato la precedente Direttiva 96/71/CE in materia di distacco di lavoratori nell’ambito di prestazioni di servizi. Con tale intervento normativo, sono state quindi apportate alcune modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.

Il settore del trasporto su strada e in particolare quella parte di esso, interessata agli scambi transnazionali, è interessato anche da questa Direttiva nella quale, tuttavia, resta confermato quanto già affermato nella Direttiva 96/71/CE al considerando 15.

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La Direttiva UE 2018/957 e il trasporto su strada

A causa dell’elevato grado di mobilità che caratterizza il lavoro nel settore del trasporto internazionale su strada, l’attuazione della direttiva in tale settore solleva particolari problematiche e difficoltà di natura giuridica, che saranno affrontate, nel quadro del pacchetto sulla mobilità, mediante norme specifiche per il trasporto su strada anche rafforzando la lotta contro frodi e abusi.

Entro il 30 luglio 2023, la Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione e attuazione della presente direttiva e proporrà, se del caso, le modifiche necessarie alla presente direttiva e alla direttiva 96/71/CE.

Per gli operatori del trasporto su strada è senz’altro molto importante sapere che nell’attuare tale Direttiva, anche in attesa di ulteriori chiarimenti in sede Comunitaria (per il settore dell’autotrasporto su strada, ad esempio, alcune misure specifiche adottate nell’altra Direttiva 2020/1057 dovranno essere recepite entro il 2 febbraio 2022, all’art. 3 afferma che: le disposizioni del presente decreto non si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada.

Questa precisazione è importante perché, nonostante il trasporto su strada (incluso il cabotaggio) non sia escluso dal campo di attività della Direttiva distacchi, al contrario del personale imbarcato nel trasporto marittimo, che invece ne resta escluso, per il momento, l’Italia, ha ritenuto, di non estendere i contenuti della Direttiva Distacchi a tale settore nel processo di recepimento del provvedimento Comunitario, pur restando comunque fermo che il problema della legislazione nazionale applicabile ai lavoratori coinvolti nei trasporti transnazionali all’interno dell’Unione Europea è stato recentemente posto in luce da Dottrina e Giurisprudenza UE.

Distacco transnazionale per il trasporto: la situazione attuale

All’autotrasporto, pertanto, continua ad applicarsi il D.lgs. 136/2016 che in estrema sintesi affronta varie questioni tra cui:
– meccanismi per verificare la genuinità del distacco (fatturato, quantità di contratti) e sanzioni in caso di non genuinità dello stesso;
– affermazione della responsabilità solidale tra utilizzatore e distaccante in caso di inadempimenti di quest’ultimo;
– obblighi di comunicazione in capo al distaccante che deve fornire al Ministero del Lavoro, 24 ore prima l’inizio del distacco una serie di informazioni tra cui la tipologia del servizio e i dati identificativi delle parti.

Da ricordare, sul punto, che l’art. 10 comma 1-bis del D. Lgs 136/2016, prevede che nel settore del trasporto su strada, la comunicazione preventiva di distacco:
a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato In Italia per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;
b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio.

Avvocato Giuslavorista Mario Fusani
GF Legal 

  • Lo studio GF Legal, con sede a Milano, Roma e Londra, opera da oltre 30 anni nell’ambito del diritto del lavoro e sindacale, delle relazioni industriali, della contrattazione individuale e collettiva, del diritto commerciale e societario rivolgendosi a imprenditori, HR, enti e associazioni.
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    • L’Avvocato Mario Fusani, giuslavorista e arbitro in materia di diritto del lavoro e sindacale, è negoziatore e coordinatore per i rinnovi di CCNL nazionali, territoriali e aziendali di diverse categorie. Tra i principali settori in cui opera segnaliamo: Metalmeccanico, Commercio, TLC, Editoria, Logistica ed Entertainment.
    • L’Avv. Cristina Gandolfi è esperta di diritto commerciale e societario sia a livello giudiziale che consulenziale, con particolare attenzione alla contrattualistica ed alle problematiche di natura societaria nell’interesse di società, quotate e non, italiane ed estere. Segue imprese familiari, in particolare nelle fasi di trasformazione e di passaggi intergenerazionali. È Mediatore civile e commerciale/Mediatore Familiare/ Mediatore Aziendale

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