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Il DCPM del 23 marzo: una nuova stretta contro il COVID-19. Continuano solo le attività essenziali e a loro supporto

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È entrato in vigore dalla mezzanotte del 23 marzo il nuovo DCPM che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, valide, salvo diverse comunicazioni, fino al 3 aprile.

Le nuove disposizioni consentono l’operatività solo alle attività ritenute essenziali (qui la lista) bloccando tutte le altre, a meno che non siano eseguibili in modalità di smart working.

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Nell’annuncio via Facebook del 21 marzo, il premier Giuseppe Conte aveva anticipato che sarebbero rimaste attive le imprese operanti nei macro ambiti di trasporto e logistica, sanità e farmaceutico, energia e agroindustria, alcuni servizi.

La continuità delle filiere

Oltre alle attività ritenute essenziali, il decreto precisa che “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.”

Trasporto e logistica

E ancora: “è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza”.

Consentite inoltre le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, quelle di rilevanza strategica e, previa comunicazione al Prefetto, quelle connesse a impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

La scadenza del 25 marzo

Lo stop delle attività è decretato a partire dal 23 marzo ma è previsto un periodo cuscinetto per consentire alle imprese che dovranno fermarsi di completare le operazioni già avviate.

“Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto – si legge infatti nel documento – completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.”

 


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