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Uragano SOLAS: ecco i nuovi adempimenti della Convenzione per la salvezza delle vite umane per mare

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Dal primo luglio è entrato in vigore l’emendamento al capitolo VI.2 della Convenzione SOLAS (la Convenzione per la salvezza delle vite umane per mare), già in pectore dal 2014, che prevede l’obbligatorietà per il caricatore di container completi della comunicazione del loro peso lordo verificato (VGM = Veryfied Gross Mass), pena il rifiuto dell’imbarco da parte della Compagnia.

SOLAS: La nuova procedura

Prima che un container completo, già riempito e così affidato chiuso e sigillato al vettore marittimo venga caricato a bordo, occorre che se ne determini e dichiari il peso (lordo, ovviamente) verificato.

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La SOLAS non prevede alcuna deroga a tale principio e il vettore non accetterà più alcun container privo di tale certificazione.

Formalità, questa, che va adempiuta anticipatamente ovvero con sufficiente anticipo rispetto alle operazioni di caricazione della nave designata all’imbarco.

In base agli emendamenti della SOLAS, due sono le modalità in alternativa fra loro, previste per la pesatura – comunque effettuata con attrezzature approvate e tarate per tali misurazioni – al fine di attribuirne l’efficacia di peso lordo verificato:

• 1º metodo: pesatura del container completo, dopo il suo riempimento
• 2º metodo: pesatura di ogni singolo collo (imballato) e altro materiale destinato a essere caricato in container di cui si somma la tara come riportata sulla sua porta. Metodo questo, che com’è intuibile, non si adatta a beni fungibili caricati alla rinfusa (rinfuse, inerti, materie prime…)

La SOLAS precisa che un container completo riempito dal caricatore non verrà preso a bordo salvo che il Comandante o un suo rappresentante e il rappresentante al terminal di imbarco non abbia ricevuto, prima delle operazioni di caricazione, l’indicazione dell’effettivo Peso lordo verificato.

Un container completo di cui sia stato regolarmente indicato il VGM in un Porto precedente, può essere caricato nei porti di trasbordo senza necessità di una ri-verifica dei pesi a condizione che il terminal del porto di trasbordo ne abbia ricevuto notizia dall’agente della nave in arrivo.

Va altresì precisato che il soggetto che riempie il container non può avvalersi del peso comunicatogli da terzi tranne che nel caso espressamente previsto dalla International Maritime Organization (IMO) di colli individuali e altro materiale di supporto (materiale da imballaggio e refrigerante) caricati con il proprio sigillo originario che riportino in maniera chiara e permanente (indelebile) il peso lordo preciso.

Come i televisori, per esempio, o altre apparecchiature similari il cui peso è indicato sul cartone da imballo dal costruttore e che quindi non necessitano di ri-pesatura quando si trovano all’interno del container.

Nessuna deroga per i groupage

Nessuna deroga, invece, per container groupage per i quali le linee guida dell’IMO stabiliscono che è il caricatore (shipper) citato in Polizza il soggetto obbligato per il rilascio dell’indicazione del peso lordo verificato del container.

In tal modo, lo spedizioniere (consolidatore) che rilascia la Polizza Master e che così citato nella polizza di carico, è responsabile per l’accurata verifica del peso della merce proveniente da tutti gli altri spedizionieri che caricheranno nello stesso container e non si limiterà a citare le indicazioni di peso da questi ultimi forniti.

Gli ultimi emendamenti della Convenzione SOLAS non impediscono che il vettore, nel caso del metodo n. 2, faccia affidamento sulla dichiarazione di peso verificato firmatagli dal caricatore.

Le obbligazioni del vettore, infatti, non comportano quella di accertare nel merito la veridicità delle indicazioni così fornitegli.

È tuttavia importante porre attenzione sul fatto che affinché l’obbligazione di Peso Verificato sia conforme con la SOLAS, deve essere firmata, a significare che un preciso soggetto rappresentante il caricatore sia nominato e identificato e quindi tracciabile quale soggetto che ha verificato l’accuratezza del calcolo del peso per conto del caricatore.

Quando manca il VGM

Va anche precisato che nel caso di eventuale mancanza di VGM, il container può essere pesato al porto di caricazione. Ove non fosse qui disponibile la necessaria attrezzatura al terminal portuale, si deve ricorrere a mezzi alternativi, pena come sempre la mancata caricazione a bordo.

Onde evitare il rallentamento del flusso di circolazione del container, privo di Peso Verificato, è previsto che il Comandante o il suo rappresentante e il rappresentante del terminal possa ottenere il VGM per conto del caricatore.

Il peso così ottenuto servirà anche per la preparazione del piano di carico dei container in nave.
In merito al documento di spedizione del container completo – firmato da persona autorizzata (anche con firma elettronica) e così rilasciato al Comandante o suo rappresentante – va detto che tale documento può far parte delle istruzioni di spedizione alla Compagnia o far parte di una comunicazione separata.

Maurizio Favaro

L’articolo completo è pubblicato sul numero di maggio 2016 del Giornale


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